Legislativamente, attraverso il servizio personalizzato di consulenza legislativa dà l’opportunità, qualsiasi sia il settore di vostro interesse, di incidere sul processo decisionale legislativo e parlamentare tramite anche l’ideazione e la stesura di proposte di legge, disegni di legge ed emendamenti. Vengono, allo stesso tempo, ideati e preparati, nonché presentati tutti i restanti atti parlamentari:

  • le interrogazioni, le quali sono domande scritte che i parlamentari presentano al Governo per sapere se un fatto sia vero, o se il Governo ne abbia notizia, o se abbia preso o intenda prendere provvedimenti su un oggetto determinato. I deputati possono chiedere di ricevere la risposta in Assemblea, in Commissione o scritta. Tra le interrogazioni, si segnalano quelle a risposta immediata (il question time), che si svolgono sia in Assemblea (trasmesse in diretta televisiva), sia nelle Commissioni, e che sono caratterizzate da uno svolgimento particolarmente rapido;
  • le interpellanze, che si svolgono solo in Assemblea, sono domande scritte sui motivi o sugli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardano determinati aspetti della sua politica. Nella prassi, inoltre, il Governo – anche su richiesta dei gruppi – può rendere informative urgenti alla Camera su questioni di particolare rilievo e attualità;
  • la mozione, con la quale è possibile proporre un dibattito e una deliberazione in Assemblea e che contiene una determinata direttiva al Governo;
  • la risoluzione, con cui possono concludersi, in Assemblea, i dibattiti sulle comunicazioni del Governo o quelli per la discussione di mozioni. In Commissione la risoluzione ha carattere autonomo e consente di definire indirizzi settoriali sugli argomenti di competenza di ciascuna Commissione permanente;
  • gli ordini del giorno di istruzione al Governo per l’attuazione delle leggi, che possono essere presentati nel corso dell’esame di progetti di legge.

Oltre alla consulenza e assistenza legislativa, si fornisce, infine, assistenza e supporto per i procedimenti parlamentari conoscitivi:

  • le indagini conoscitive; le Commissioni hanno il potere di svolgere indagini conoscitive sulle materie di rispettiva competenza, per acquisire elementi utili al proprio lavoro e a quello della Camera in generale, ascoltando qualunque persona sia in grado di fornire elementi utili ai fini dell’indagine. Delle sedute svolte dalle Commissioni in sede di indagine conoscitiva è pubblicato il resoconto stenografico;
  • le audizioni che godono di un regime peculiare di pubblicità (in particolare, ne è pubblicato il resoconto stenografico). Ma alle Commissioni è consentito dalla prassi ascoltare anche altri soggetti, sia pure in modo informale (non si pubblicano, cioè, resoconti): così, ad esempio, possono svolgersi audizioni informali di responsabili di rilevanti settori sociali, degli organismi professionali e di chiunque sia esperto in merito allo specifico problema in esame.

 

Il servizio è disponibile anche in lingua inglese