Dal 1° marzo 2019, la Regione Toscana, prima in Italia, ha introdotto l’obbligo, in capo ai locatori di alloggi con finalità turistiche, di comunicazione telematica dei dati degli alloggiati al Comune, entro trenta giorni dalla stipula del primo contratto di locazione. L’obbligo – introdotto dall’art.70 della Legge regionale n. 86/2016 recante “Testo unico del sistema turistico regionale” – riguarda le strutture non alberghiere, in caso sia di affitti brevi che lunghi in abitazioni, prenotati sul web o tramite agenzia. A tal fine la Regione assegnerà un codice identificativo per ogni locatore, che dovrà inserire i dati richiesti collegandosi al sito web dell’Ente dove è stata predisposta una pagina dedicata: http://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche .
L’obbligo di comunicazione risponde alla necessità delle Amministrazioni pubbliche di avere un quadro conoscitivo costantemente aggiornato del fenomeno delle locazioni turistiche, diffuso oramai su tutto il territorio toscano, specialmente nelle grandi città d’arte e sulla costa, grazie soprattutto alle opportunità offerte dalle piattaforme telematiche (ad oggi sono oltre 60.000 gli annunci online che offrono locazioni turistiche in Toscana). Questo tipo di monitoraggio è utile non solo per la programmazione di politiche pubbliche sul territorio, ma anche per il contrasto ai reati economici quali l’elusione e l’evasione fiscali, ad esempio sulla tassa di soggiorno.
Ecco nel dettaglio in cosa consiste la nuova procedura.
Al locatore si richiede, innanzitutto, di comunicare telematicamente alcune informazioni relative all’attività svolta (il periodo durante il quale s’intende locare l’alloggio, il numero delle camere e dei posti letto disponibili, i siti web su cui si pubblicizza l’alloggio, l’eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell’attività). Inoltre, il locatore di immobili o di porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta (tramite un agenzia immobiliare), deve darne comunicazione al Comune.
Lo stesso locatore, per ogni alloggio che concede in locazione turistica, a cui il sistema attribuisce un proprio codice identificativo, deve selezionare il Comune capoluogo di provincia/Città metropolitana nella cui circoscrizione territoriale è ubicato l’alloggio. Il locatore viene quindi rinviato alla piattaforma di tale ente, dove deve selezionare il Comune di ubicazione dell’alloggio; una volta registratosi, riceve per email il codice di attivazione e, da quel momento in poi, può procedere alla compilazione della comunicazione. Effettuata la comunicazione riceve per email il modello compilato in formato pdf., che viene inviato dal sistema, sempre tramite email, al Comune destinatario della comunicazione.
Si precisa che la Legge regionale della Toscana n. 86/2016, recante “Testo unico del sistema turistico regionale“, ha provveduto anche a codificare l’obbligo per le locazioni turistiche – già previsto da ISTAT per la rilevazione “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi” – della comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche.
In particolare, l’art. 84 bis (Comunicazioni ai fini statistici) prevede che, oltre ai titolari o i gestori delle strutture ricettive, anche coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche sono tenuti alla comunicazione che deve essere indirizzata ai Comuni capoluoghi di provincia o alla Città metropolitana di Firenze. Secondo le prescrizioni impartite dall’ISTAT, la comunicazione dei dati è obbligatoria anche in assenza di movimento e va effettuata con cadenza mensile. I locatori sono obbligati a registrare giornalmente l’arrivo e la partenza di ciascun ospite, mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. Una volta compilata la “comunicazione alloggi“, è onere del Comune capoluogo inviare al locatore tramite email i codici di accesso per la comunicazione delle presenze turistiche.
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