Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 20 del 25-1-2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016 recante Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara.
Il testo pubblicato è volto in generale a garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata per quanto riguarda i bandi di gara. Le sottoindicate disposizioni, contenute nel decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2017.
In esso si stabilisce, in particolare, quanto segue:
- Pubblicazione bandi e avvisi di gara sulla piattaforma ANAC. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza pubblicano gli avvisi e bandi di gara con le modalità di cui agli articoli 72 e 73 del Codice degli appalti. La pubblicazione sulla piattaforma ANAC e’ effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte della stessa Autorità e riporta la data di pubblicazione dalla quale decorrono i termini per la presentazione delle offerte. Gli avvisi e i bandi rimangono pubblicati sulla piattaforma ANAC e sul profilo del committente almeno fino alla loro scadenza, e gli stessi sono altresì pubblicati sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa. L’ANAC, con proprio atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisce le soglie d’importo, le modalità operative e i tempi per il funzionamento della piattaforma in cooperazione applicativa con la piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Gli avvisi e i bandi sono inoltre pubblicati, non oltre due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla piattaforma ANAC, sul «profilo di committente» con l’indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla stessa piattaforma. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel codice, avviene esclusivamente in via telematica, sul profilo del committente, e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti e sono liberamente accessibili in via telematica.
- Pubblicazione sui quotidiani. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la piu’ ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, e’ altresì effettuata per estratto dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del codice, e, per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera a) del codice, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale: b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. – Per area interessata, ai fini della pubblicazione su quotidiani locali, si intende il territorio della provincia cui afferisce l’oggetto dell’appalto e nell’ambito del quale si esplicano le competenze dell’amministrazione aggiudicatrice. a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l’importo di cui alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera a) del codice, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
- Termini per la pubblicazione degli avvisi di post-informazione. Tali avvisi sono così pubblicati: a) avvisi di post-informazione di lavori, sopra soglia comunitaria: sulla piattaforma ANAC e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale dopo dodici giorni, o cinque giorni in caso di urgenza, dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee; b) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo maggiore o uguale a 500.000 euro: sulla piattaforma ANAC e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto; c) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo inferiore a 500.000 euro: sull’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione.
- Effetti giuridici e spese di pubblicazione. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite l’ANAC e la Conferenza unificata sono definite le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara relativi agli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000 e di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 2 lettere b) e c), del codice. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 36, comma 9 del codice.
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