E’ entrato in vigore dal 2 gennaio 2016 il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2015, n. 201 recante Regolamento recante l’individuazione degli aeroporti di interesse nazionale (cd. Piano Aeroporti). Tale schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l’individuazione degli aeroporti di interesse nazionale è composto di un solo articolo suddiviso in 13 commi.
Articolo 1 (Aeroporti e sistemi aeroportuali di interesse nazionale)
Il comma 1 individua gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale, quali nodi essenziali per l’esercizio delle competenze esclusive dello Stato, in applicazione dei criteri fissati dall’articolo 698 del codice della navigazione, purché si realizzino le condizioni di cui ai successivi commi 4, 5 e 6. Il comma 2 individua quelli che sono gli scali che rivestono una particolare rilevanza strategica.
Il comma 3 individua le condizioni di quelli che vengono considerati i gate intercontinentali, mentre, il comma 4 individua due condizioni che devono realizzarsi per far si che gli aeroporti indicati nel comma 1 del presente decreto, siano considerati di interesse nazionale: 1) che l’aeroporto sia in grado di esercitare un ruolo ben definito all’interno del bacino, con una specializzazione dello scalo e una riconoscibile vocazione dello stesso, funzionale al sistema aeroportuale di bacino da incentivare; 2) che l’aeroporto sia in grado di dimostrare il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario anche tendenziale e di adeguati indici di solvibilità patrimoniale.
Il comma 5 dispone che l’aeroporto di Torino e’ considerato di particolare rilevanza strategica a condizione che realizzi, in relazione alle interconnessioni ferroviarie AV/AC tra le città di Torino e Milano, un sistema di alleanze con l’aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa, finalizzato a generare sinergie di sviluppo reciproco e dell’intero bacino del Nord Ovest. Invece, il comma 6 stabilisce che gli aeroporti di Pisa/Firenze sono considerati di particolare rilevanza strategica a condizione che realizzino una gestione unica.
Il comma 7 stabilisce che le due condizioni contenute nel precedente comma 4 del presente decreto non sono richieste per gli aeroporti che garantiscono la continuità territoriale.
Il comma 8 dispone che, entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, gli aeroporti di interesse nazionale, devono presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e all’ENAC, la documentazione dimostrativa del possesso delle condizioni di cui al precedente comma 4. In mancanza di tali condizioni, le gestioni sono tenute a presentare, nel termine di ulteriori 3 mesi, un piano industriale, corredato da un piano economico-finanziario, finalizzato alla realizzazione delle prescritte condizioni nel successivo triennio.
Il comma 9 dispone cosa devono fare i gestori degli aeroporti allo stato non inseriti tra gli scali di interesse nazionale. Il comma 10 stabilisce, invece, che Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dell’ENAC, verifica la realizzazione e il mantenimento delle condizioni di cui ai commi 4.
Il comma 11 stabilisce che gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale, individuati, in base all’articolo 698 del codice della navigazione, dal presente decreto, sono trasferiti alle Regioni.
Il comma 12 stabilisce che il MIT vigila sull’attuazione di quanto previsto nel presente decreto, promuovendo, a tal fine, le intese con le altre Amministrazioni ed Enti competenti in ordine agli interventi di comune interesse. Infine, il comma 13 fa presente che Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti favorisce ogni azione a salvaguardia delle Regioni in cui non esistono aeroporti al fine di conseguire l’ottimizzazione delle connessioni intermodali con gli aeroporti più vicini, nonche’ di consentire alle stesse, in presenza dei necessari presupposti. Per il testo:
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