Nella legge di stabilità attualmente in esame in Senato, una parte significativa è riservata al settore dei trasporti in senso ampio. Diversi sono infatti gli articoli e i riferimenti a questo settore naturalmente strategico per lo sviluppo economico del Paese in diversi altri settori, come ad esempio anche quello del turismo.
Già all’articolo 3 comma 2 si prevede la modifica al comma 718 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), disponendo variazioni all’aliquota IVA del 10% di cui alla lettera a) del comma e all’aliquota IVA del 22% di cui alla lettera b), mentre, la lettera c) interviene sull’accisa sulla benzina. Il comma 3 interviene sull’aliquota delle accise sulla benzina.
Di converso all’articolo 7, a proposito di ammortamenti, pur disponendo azioni finalizzate ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi in modo da consentire, ai fini della determinazione dell’Ires e dell’Irpef, l’imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati, si specifica però che questo particolare regime non è applicabile alle industrie dei trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni.
Per il settore dei trasporti è di grande rilevanza l’articolo 33 declinato in vari dei suoi commi.
Infatti, già al comma 1 a proposito della riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche, che si occupa dell’efficientamento della spesa dei Ministeri, si prevede che per questo settore, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la riduzione delle dotazioni, di bilancio in termini di competenza e di cassa, relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati relative al triennio 2016-2018 si indirizzi verso:
- sviluppo e sicurezza della mobilità stradale;
- sviluppo e sicurezza del trasporto aereo;
- autotrasporto e intermodalità;
- sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto marittimo e per vie d’acqua interne;
- sviluppo e sicurezza della mobilità locale;
- sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste.
Successivamente, il comma 5 si occupa di abrogare la disposizione relativa al rimborso a favore delle regioni a Statuto ordinario confinanti con l’Austria degli oneri sostenuti per assicurare la vendita di carburante a prezzi ridotti.
Il comma 29 prevede una riduzione di spesa, per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché per la realizzazione di un programma di sperimentazione di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose.
Il Comma 30 dispone la riduzione delle risorse per l’anno 2016 e 2017, in materia di trasporto pubblico locale.
Il Comma 31 sopprime la disposizione che reca l’autorizzazione di spesa a favore delle imprese marittime
I commi 35 e 36, facendo seguito alle sempre maggiori richieste e a una oggettiva necessità degli utenti i varie città italiane, pongono gli strumenti necessari a favorire la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni, per la sicurezza della ciclabilità cittadina attraverso contributi statali.
Nei commi dal 47 al 51, si dispone che riguardo le società controllate da tutte le pubbliche amministrazioni, non possano essere corrisposti compensi oltre il limite di 240.000 euro. Si dispone inoltre che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni, sono tenute a pubblicare le informazioni concernenti il conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza, o di incarichi professionali.
L’articolo 36, con l’intento di armonizzare le regole du funzionamento di tutte le Autorità indipendenti, inserisce, tra le altre, l’Autorità di regolamentazione dei trasporti al regime di tesoreria unica, così come previsto al comma 1
L’articolo 43 si occupa, tra le altre cose, di trasporto pubblico. Al comma 5, infatti, si prevede l’istituzione di un Fondo finalizzato all’acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti, destinati all’acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporetti e ferry-boat.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità innovative e sperimentali per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.
L’articolo 51 rinvia alle tabelle allegate della legge stessa per la determinazione degli importi da iscrivere per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2016-2018 e previsti nel fondo speciale destinato alle spese correnti e nel fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. Di interesse per questo settore al comma 1 tabella B rileviamo:
- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali (AC. 730 – AS. 1185), Green economy (AS. 1676 – AC. 2093), contributo nazionale per il Green Climate Fund, per interventi a favore della difesa del suolo e per interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati.
- interventi vari riguardanti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Al comma 2 tabella C rileviamo:
- Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto: contributo per il funzionamento dell’ENAC (DLgs 250/1997), istituzione agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Legge n. 128/1998)
La tabella D reca invece gli importi delle riduzioni, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 per le leggi che dispongono spese di parte corrente, con le relative aggregazioni per programma e per missione (comma 4). La Tabella D elenca le spese per i seguenti interventi:
- Diritto alla mobilità e sviluppo e sviluppo dei sistemi di trasporto: autotrasporto e intermodalità rimborsi pedaggi autostradali: (art. 16, comma 2, DL 269/2003);
- Interventi a favore del settore dell’autotrasporto: (art. 1, comma 150, Legge di stabilità 190/2014);
- Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo: competitività del sistema aeroportuale (art. 11-decies, comma 3, DL 203/2005);
- Fondo per la stipula di una convenzione annuale con le ferrovie dello Stato: (art. 2, comma 4, Legge 182/1983)