Nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015 è stata raggiunta un’intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali riguardante la sottomisura di reimpianto dei vigneti a seguito di un’estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell’ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in attuazione dei regolamenti UE 1308/2013 del Parlamento e 555/08 della Commissione.
Come già evidenziato in premessa, l’ambito di applicazione dello schema di decreto è la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nell’ambito dell’ottemperanza ai due regolamenti europei sopracitati.
Secondo quanto previsto all’articolo 3, il progetto di finanziamento della sottomisura avrà luogo a partire dalla campagna 2015/2016 e occuperà una percentuale massima del 15% dei fondi assegnati alla regione per la ristrutturazione. Qualora questi fondi non dovessero essere utilizzati secondo la loro destinazione principale, verrebbero investiti in normali opere di ristrutturazione dei vigneti.
Trattandosi di un provvedimento di compensazione, il reimpianto dovrà riguardare, come previsto all’articolo 4, la stessa superficie, o una equivalente, di quella che è stata oggetto di estirpazione obbligatoria per motivi sanitari; inoltre, le uve utilizzate dovranno essere esclusivamente delle varietà previste dall’accordo del 25 luglio 2002 tra Ministero delle politiche agricole e Regioni, anche se diverse da quelle precedentemente estirpate.
All’articolo 5, si ribadisce il concetto che destinatari del provvedimento sono esclusivamente i produttori che hanno dovuto operare una estirpazione obbligatoria. Per essere ancora più chiari, infatti, vengono elencate le caratteristiche proprie di questo genere di atto, e le sue caratterizzazioni
- indicazione precisa del produttore destinatario del provvedimento
- indicazione degli organismi nocivi che hanno determinato l’emanazione del provvedimento
- la localizzazione della superficie oggetto dell’infestazione
- l’indicazione, in ettari, della superficie interessata dal provvedimento
- i termini perentori di ottemperanza del provvedimento
Di tutte le azioni, preventive e successive all’ottemperanza del provvedimento, saranno informate le autorità competenti e il Ministero per coscienza. Secondo quanto previsto, l’aiuto non può superare, di norma, il 50% della somma dei costi diretti sostenuti per il reimpianto; lo stesso può arrivare a coprire fino al 75% dei costi nelle regioni classificate come meno sviluppate. Il finanziamento è erogato direttamente al produttore il quale non potrà ricevere alcuna compensazione finanziaria per la perdita di reddito connessa alle operazioni legate all’estirpazione.
L’intera operazione è soggetta a controlli da parte dell’Organo predisposto al pagamento, secondo le norme previste dall’Agea. In particolare, i controlli consistono in:
- l’esecuzione della prescrizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio recante l’obbligo di estirpazione
- l’effettuazione del reimpianto
- il possesso dei giustificativi dei costi sostenuti
Secondo quanto previsto dall’articolo 9 dello schema di decreto, spetta a Regioni, Organismi pagatori e Agea comunicare al Ministero glie elementi per la gestione e il monitoraggio della misura. In allegato il testo dell’accordo. Per maggiori informazioni contattare: info@legislativamente.it