Nella seduta di giovedì 10 settembre, le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera hanno terminato l’esame in sede referente delle proposte emendative all’Atto c. 3012 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza). Al termine della seduta, il provvedimento è stato inviato per l’acquisizione di pareri alle Commissioni competenti in fase consultiva. Dal 28 settembre è previsto l’esame del provvedimento dall’Aula di Montecitorio.

Tra gli emendamenti approvati, è di grande importanza l’inserimento dell’articolo aggiuntivo 22-bis. Attraverso questa proposta, infatti, al fine di aumentare la concorrenza nel mercato dei carburanti, si prevede l’istituzione presso il MISE di un’anagrafe degli impianti stradali e autostradali di distribuzione dei carburanti. Tutti i titolari di autorizzazione o di concessione degli impianti di distribuzione dovranno registrarsi a detta anagrafe e attestare la loro omologazione, o meno, alle norme di sicurezza stradale (con pene pecuniarie previste tra 2.500 e 7.000 euro per ogni mese di ritardo): in caso di incompatibilità, si dovranno impegnare a mettere a norma gli impianti entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. Se al raggiungimento del termine dei 12 mesi i titolari degli impianti non avranno adeguato gli stessi alla normativa, entro 9 mesi verrà loro ritirata l’autorizzazione alla vendita e dovranno provvederne allo smantellamento, pagando una penale tra i 5.000 e i 15.000 euro per ogni mese di ritardo. Sempre secondo quanto previsto dal nuovo articolo, saranno considerati irregolari i distributori, ubicati in città, che per i rifornimenti occupano la carreggiata e quelli sulle aree pedonali. Non solo, per i distributori fuori i centri urbani, la stretta arriva per quelli sulle “biforcazioni di strade a uso pubblico” (incroci a ad Y) e sulle curve con un raggio minore a 100 metri. Per i titolari degli impianti che chiuderanno definitivamente la vendita entro tre anni, è previsto che si occupino della bonifica e messa in sicurezza dell’area di superficie dell’impianto in dismissione.

Per quanto riguarda le misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione dei farmaci, gli emendamenti all’articolo 32 prevedono che i partecipanti alla titolarità dell’esercizio di attività di distribuzione dei farmaci non debbano essere soggetti che operino in ambiti di produzione o informazione scientifica del farmaco e non esercitino la professione medica. Nei comuni fino a 6.600 abitanti, alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito regionale, previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro. L’articolo aggiuntivo 32-bis, invece, prevede per quanto concerne gli orari di servizio delle farmacie convenzionate con il SSN, che queste debbano seguire come servizio minimo quanto stabilito dalle autorità competenti; fermo restando la loro facoltà, previa comunicazione all’autorità sanitaria, di prestare servizio in orari e periodi aggiuntivi.

Infine, in ambito trasporti, è stato inserito l’articolo 32-ter, il quale prevede che i concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale, regionale e locale debbano rendere noto ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio, le modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l’entità e le modalità per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto.

In allegato il testo modificato trasmesso alle Commissioni per il parere.
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